Delega in bianco? Atto impositivo nullo.

by Luca Mariotti

Volutamente parafrasiamo il precedente post per segnalare un’altra interessante (e molto rilevante sul piano giuridico e processuale) sentenza nel solco della delega di firma degli atti impositivi.

Si tratta della Sentenza 11 dicembre 2015 n. 25017.

Essa riguarda un ricorso contro una sentenza della CTR siciliana nella cui motivazione, relativamente al vizio di delega sollevato dal contribuente i Giudici regionali avevano valorizzato il principio generale di delegabilità di singole funzioni, da parte dell’autorità posta al vertice dell’ufficio amministrativo, nei confronti di addetti all’ufficio con qualifiche e cognizioni adeguate. Principio sulla base del quale è stata riconosciuta legittima l’apposizione della sottoscrizione da parte del Capo Team. Nella fattispecie comunque, secondo la sentenza di appello, sarebbe stato applicabile il principio della conservazione dell’atto amministrativo di cui all’art. 21 octies comma 2 della L. 241/1990, in quanto è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Ma secondo la Cassazione la motivazione nella sua prima parte si pone in contrasto con i principi enunciati proprio dalla Corte secondo cui, in base all’art. 42 dpr 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega (ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato. E non è sufficiente sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime le deleghe impersonali, anchè “ratione officii” prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.

Non è dunque sufficiente l’indicazione come delegato del “capo team” per rendere legittima la delega.

Sbagliato è poi il richiamo al principio di conservazione degli atti amministrativi, secondo la Corte, per le differenze tra diritto amministrativo e diritto tributario. Letteralmente: “Sembra infatti al Collegio che non essendo applicabile al diritto tributario il principio di cui al Io comma dell’art. 21 octies deve escludersi anche l’applicazione del secondo comma che del primo costituisce una deroga, giustificata proprio dalla circostanza che – nel diritto amministrativo “comune” ogni illegittimità dell’atto ne determina invalidità. Nel diritto tributario, invece, ogni nullità discende o da una specifica indicazione della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla violazione di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento”.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481