Nelle conclusioni presentate il 14 gennaio 2016 dall’Avvocato Generale della Corte Giustizia Eleanor Sharpston UE nella causa C-546/14 “Degano Trasporti” si affronta la questione relativa alla eventualità di una decurtazione parziale del debito IVA in un concordato preventivo.
Nella giurisprudenza interna italiana vale infatti da tempo il principio (espresso da Cass. civ. 16 maggio 2012 n. 7667; ma nello stesso senso anche da Cass. civ. 4 novembre 2011 n. 22931) secondo cui “In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l’istituto di cui all’art. 182 ter legge fallimentare, anche per le procedure cui non sia applicabile “ratione temporis” l’art. 32 del d.l. 29 novembre 2008. n. 185 (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato il primo comma dell’art. 182 ter legge fallimentare, prevedendo espressamente che la proposta, quanto all’IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l’intangibilità del predetto debito d’imposta, in quanto le entrate derivanti dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione Europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell’art. 182 ter nella versione introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5″. 2. Tale assunto risulta confermato, anche dalla disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 7, c. 1, L. 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012 n. 221, che stabilisce, quanto alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell’imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.”. In conclusione, né dall’articolo 160, né dall’articolo 182 ter L. fall., può essere desunta una volontà legislativa che ponga in dubbio il principio di indisponibilità della pretesa tributaria in riferimento al debito IVA, consentendone il pagamento dilazionato al di fuori degli accordi di transazione fiscale.
Quindi non ci sarebbero al momento margini di manovra sull’Iva.
Ma le conclusioni dell’Avvocato Generale, in seno al procedimento (causa C-546/14) attivato con domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine vanno invece in una direzione diversa.
Per l’Avvocato, infatti, «né l’articolo 4, paragrafo 3, Tue, né la direttiva 2006/12/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ostano a norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di consentire a un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti Iva dello Stato, a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice».,
Viene quindi riconosciuto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, a condizione che un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.