La Corte di Cassazione con la sentenza 23065 del 11 novembre 2015 ribadisce un consolidato orientamento in base al quale la prova della inesistenza delle operazioni dal lato oggettivo (cioè il fatto che la cessione o la prestazione, documentalmente data per svolta, sia in realtà simulata) spetta all’Ufficio che effettua la contestazione.
In questa specifica vicenda si legge nella motivazione che “Non risulta effettuata né dai verbalizzanti né dall’Ufficio attività istruttoria a riscontro di quanto dichiarato, in modo contraddittorio, da terzi”.
Il ricorso viene proposto dall’Agenzia delle Entrate che prospetta una soluzione interpretativa in virtù della quale sarebbe privilegiata non tanto la prova “provata” dell’inesistenza, quanto il sospetto (seppur “ragionevole”) della circostanza. Letteralmente “l’Ufficio non è tenuto a provare l’inesistenza delle operazioni generanti i costi, ma deve solo indicare il fatto costitutivo della pretesa, e cioè l’inesistenza, e gli elementi sui quali fonda il ragionevole sospetto dell’inesistenza, a prescindere dall’effettiva idoneità di tali elementi a fondare il sospetto”.
Tale lettura tuttavia non viene avallata dalla Corte. Che sottolinea invece come l’Agenzia nei motivi di ricorso si sia limitata a porre a carico dell’Amministrazione finanziaria un onere di indicazione o, al più, un onere di dimostrazione dell’esistenza di un ragionevole sospetto in ordine all’inesistenza delle operazioni. “In tal modo ha però depotenziato l’onere incombente sull’Amministrazione, che è invece quello, chiaro e netto, della prova, anche mediante presunzioni, dell’inesistenza dell’operazione commerciale. Ciò che l’Amministrazione finanziaria deve provare non è l’esistenza di un ragionevole sospetto in ordine all’inesistenza dell’operazione economica, ma proprio l’inesistenza dell’operazione, anche mediante presunzioni (nel qual caso gli elementi presuntivi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza depongono non nel senso del ragionevole sospetto di inesistenza, ma nel senso proprio dell’inesistenza)”.
Questa prospettazione, come detto non nuova, riprende altri recenti precedenti della stessa Corte. Si veda ad esempio la Sentenza 428 del 14 gennaio 2015 nella quale si sottolinea come, qualora “venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto documentato dalla fattura siano falsi, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Amministrazione finanziaria, che adduce la falsità del documento, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (cfr. Corte cass. 5 sez. 12.12.2005 n. 27341; id. 5 sez. n. 12802 del 10/06/2011; id. 5 sez. 11.9.2013 n. 20786).