L’Ordinanza n. 2 dicembre 2015 n. 24572 della Corte di Cassazione fornisce una lettura convincente dei rapporti tra giudizio relativo all’accertamento sulla società e giudizio sui soci in caso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione di utili per ristretta base partecipativa.
Secondo la Corte, che richiama precedenti massime, “L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili – costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’art. 1 del DLgs. n. 546 del 1992“.
Quindi c’è il presupposto per la sospensione necessaria del giudizio sul socio, dipendendo la sua decisione da quello sulla società. Quest’ultimo configura un “indispensabile antecedente logico-giuridico”.
Non siamo però in presenza di un litisconsorzio necessario, previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 546/92. Cioè non può dirsi che l’oggetto del ricorso riguardi inscindibilmente società e soci non essendovi una conseguenzialità diretta ed immediata nella tassazione dei soci basata sul presupposto in capo alla società. Cosa invece che si verifica per le società di persone.
Tale soluzione appare coerente con gli stessi principi costituzionali e segnatamente con l’articolo 23. Non si vede infatti come si possa esaminare congiuntamente la posizione di soggetti diversi cui la legge non riserva collegamenti. Ben si potrebbe infatti definire in adesione o in conciliazione la posizione della società e proseguire il giudizio sulla posizione dei soci, per i più diversi motivi, anche di mera convenienza. Altra e diversa cosa accade invece per le società di persone per le quali il collegamento esiste in base all’articolo 5 del TUIR.