L’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, Sez. V, 12 ottobre 2026, n. 26676 (Pres. Crucitti, Rel. Lume), conferma la stabilità dell’indirizzo favorevole alla deducibilità dei contributi INAIL ai fini IRAP per le aziende ospedaliere. La controversia trae origine dall’istanza di rimborso presentata da un’azienda sanitaria, relativamente agli anni 2014-2016: l’ente chiedeva di recuperare l’IRAP assumendo deducibili i contributi INAIL anche in presenza del metodo retributivo. Formatosi il silenzio-rigetto, i giudici tributari accoglievano la domanda; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche riteneva sufficiente l’inerenza del costo e assolto l’onere probatorio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: violazione di legge, anche in relazione all’art. 2697 c.c., e omesso esame del fatto decisivo, ai …
“L’obbligo di pagamento dell’imposta posto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 a carico del cessionario che abbia rilasciato una dichiarazione d’intento …
Con la sentenza 14 ottobre 2026, n. 26868, la Corte di cassazione Sezione Tributaria (Pres. Napolitano, Rel. Sali) torna sul delicato rapporto tra validità dell’avviso …
“Il pegno delle azioni della società controllata concesso dalla società controllante ad un terzo non esclude l’applicabilità del regime speciale dell’IVA di gruppo qualora, nonostante …
“La mancata apposizione o la apposizione da soggetto privo della prescritta abilitazione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge un credito IVA compensabile, …
