La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 8712 del 2 aprile 2025 (Pres. Caradonna, Rel. Federici) respinge il ricorso del contribuente rilevando, in particolare, la condotta finalizzata all’evasione (e non all’elusione, come rilevato dai Giudici di merito). Tale condotta ha comportato la costituzione di una nuova società due mesi dopo la redazione del primo pvc nei confronti della preesistente, la liquidazione volontaria di questa ultima, con acquisizione di tutti i suoi clienti da parte della neocostituita ed infine lo scioglimento della prima, con rapidissima cancellazione dal registro delle imprese.
La Corte precisa che, sebbene la ricostruzione dei fatti posti a fondamento della riqualificazione della condotta e degli eventi che hanno portato alla cancellazione della società, confermata dal giudice di primo grado e poi da quello d’appello, sia logica e coerente per la correttezza delle regole d’interpretazione delle prove presuntive, il Collegio però non ne condivide la qualificazione giuridica in termini di abuso del diritto/elusione.
Affinché operi la clausola antielusiva, infatti, occorre che la società faccia un utilizzo improprio o distorto dello strumento negoziale e che tale uso sia realizzato allo scopo specifico, seppure non esclusivo, di eludere la norma tributaria e di ottenere in questo modo un vantaggio fiscale.
Al contrario, nel caso specifico, dalla ricostruzione operata dall’Agenzia delle entrate non emerge un uso distorto della normativa fiscale o del singolo strumento negoziale, in quanto la fattispecie così qualificata ha riguardato esclusivamente la “scomparsa” di un soggetto passivo d’imposta, al fine di sottrarsi all’attività impositiva, nella speranza, inoltre, di escludere ogni altro soggetto, coinvolto nella gestione sociale, beneficiario e unico controllore di quella compagine, dalla possibilità di essere identificato, così da indirizzare nei suoi confronti le contestazioni per il recupero dell’iva indebitamente detratta ed i maggiori ricavi.
Nella sostanza, dunque quella riqualificazione giuridica, operata dal giudice di merito, non afferiva propriamente all’oggetto degli atti impositivi, ma ad un momento successivo, ossia alla individuazione del loro destinatario ed era finalizzata a “rimettere in vita”, sul piano della inefficacia degli atti -qualificati come elusivi- nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, le operazioni tese ad estinguere la società.
Il Collegio evidenzia come “Per mera completezza, non è preclusa la riqualificazione della fattispecie da elusiva/abusiva. Ciò trova riscontro in specifici precedenti, nei quali la fattispecie elusiva è stata sussunta nella fattispecie della evasione, con la conseguenza che, sussumendosi il fatto nell’evasione, non possono neppure trovare applicazione le disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna ed unionale, in tema di abuso del diritto (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550). Né con tale riqualificazione si realizza alcun nocumento al diritto di difesa, perché i fatti posti a base dell’accertamento restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica, senza alcuna lesione del contraddittorio”.
La questione pare, dalla lettura della motivazione, riguardare la collocazione della fattispecie fattuale rilevata dall’Ufficio nella evasione piuttosto che nella elusione. Non si comprende bene invece quale fosse l’ipotesi contenuta nell’atto impositivo, se espressa.
Infatti che la lettura del Giudice di merito non coincida con quella della Cassazione, pur giungendo a conclusioni uguali, pare non incidere sulla valenza dell’atto iniziale, espressione della domanda e dei motivi formulati dalla parte attrice in senso sostanziale. Altra cosa sarebbe riqualificare questi ultimi, cosa che da tempo la Suprema Corte ritiene illegittima (si pensi alle censure di sentenze che riqualificano le operazioni oggettivamente inesistenti in soggettivamente inesistenti, quando il rilievo, come è noto, poggia su elementi probatori diversi).
Ci riserviamo un esame più approfondito sulle pagine della rivista.