Intrasmissibili agli eredi le sanzioni tributarie del socio della società di fatto.

by AdminStudio

“Alla ricorrente, chiamata rispondere del debito tributario del socio defunto della società di fatto, in qualità di erede del predetto socio, non sono trasmissibili le sanzioni. Sono invece trasmissibili gli interessi maturati sui tributi dovuti, quali accessori di questi ultimi”.

Questo il principio  espresso nella ordinanza n. 8684 (Pres. Caradonna, Rel. Luciotti) del 2 aprile 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti l’Agenzia, accertata l’esistenza di una società di fatto sulla scorta di un p.v.c. della G.d.F., notificava un avviso di accertamento all’erede di uno dei soci. Instauratosi il contenzioso, la contribuente adiva la Cassazione lamentando, tra gli altri, la violazione dell’art. 8 d. lgs. 472/1997 stante la intrasmissibilità di sanzioni e interessi all’erede.

Come ricordato dalla Corte “la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito individualmente ad ogni ipotizzato socio l’avvenuto svolgimento di quell’attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell’assunzione “ex lege”, da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte” (Cass. n. 17228/2013; Cass. n. 27641 del 2021).

In tema di violazioni tributarie imputabili a società privi di personalità giuridica, la regola generale è quella secondo cui “la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito”. Infatti l’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, “qualora la violazione sia stata commessa “nell’interesse” della società rappresentata o amministrata. A contrariis, qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica ex art. 7 d.l. n. 269 del 2003, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio” (Cass. n. 20697 del 2024; Cass. n. 12334 del 2019).

Tuttavia, come ribadito dai Giudici, “la responsabilità del socio di società di fatto per le sanzioni collegate ai tributi dovuti non si trasmette al suo erede ostandovi il disposto dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (rubricato «Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi»), secondo cui «L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi»”.

La Corte ha dunque chiarito, con riferimento al diverso regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative, che, “mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro”.

E proprio “a tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità” (Cass. n. 15067 del 2008; Cass. n. 25315 del 2022).

La Corte, applicati detti principi, ha dunque accolto il ricorso.

 

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